Ancora sui finanziamenti dei soci: tra interpretazione estensiva e trattamenti riduttivi

La Cassazione (Cassazione Civile, Sez. I, 21 giugno 2018, n. 16348 – Pres. A. Didone – Rel. G. Fichera – Residence La
Venecca S.r.l. in liq.ne c. Fallimento Residenze La Venecca S.r.l. in liq.ne.; Cassazione Civile, Sez. I, 20 giugno 2018, n. 16291 – Pres. A. Didone – Rel. F. Terrusi – Fallimento Precast S.p.a. c. M. P.) interviene nuovamente sul tema dei finanziamenti dei soci aderendo, da un lato, all’interpretazione estensiva dell’art. 2467 c.c. a tipi societari diversi dalla S.r.l., riproducendone tuttavia in concreto le modalità operative; dall’altro, all’interpretazione rigida dell’art. 160 l.fall., ritenendo che ai crediti postergati ex lege la proposta concordataria non possa riservare alcunché in assenza dell’integrale pagamento dei chirografari antergati, fondandosi su una lettura ingiustificatamente rigida dell’ordine delle cause legittime di prelazione, che non tiene conto delle peculiarità delle procedure negoziate della crisi d’impresa e dell’evidente favor legislativo rispetto all’alternativa fallimentare. Dal link qui di seguito si possono scaricare le sentenze e la nota di commento dell’Avv. Grazia M. D’Aiello, PhD, socio di D&D Avvocati Associati, pubblicate su Il Fallimento n. 1/2019: Ancora sui finanziamenti soci

Ancora sui finanziamenti dei soci: tra interpretazione estensiva e trattamenti riduttivi