Aumento del capitale, conferimenti in natura e tutela delle minoranze


Ponendo a raffronto un’ordinanza del Tribunale di Roma – concernente una deliberazione assembleare che imponeva ad un socio di sottoscrivere un aumento di capitale mediante un conferimento in natura per non vedere la sua partecipazione diluita a vantaggio degli altri soci – con la nota sentenza della CGUE nel caso Siemens/Nold – con la quale i giudici del Lussemburgo hanno riconosciuto la legittimità delle disposizioni nazionali che, in caso di aumenti di capitale da liberare in natura, riconoscono ai soci (soprattutto di minoranza) maggiori tutele rispetto a quelle richieste dal diritto europeo delle società – gli Nicola de Luca e Guglielmo Ripa di Meana riflettono sulla protezione delle minoranze nelle operazioni di aumento di capitale da liberarsi in natura. L’ordinanza e la nota sono destinate alla pubblicazione su le Società, 2021.


Questi gli estremi, gli occhielli e le massime del provvedimento capitolino:


Tribunale di Roma, Sez. Impr., 18 febbraio 2020 – G.I. Romano – X c. ELLEallaENNE s.r.l.


Società a responsabilità limitata – aumento scindibile del capitale – conferimenti in natura – sottoscrizione delle quote inoptate – abuso della maggioranza – sussistenza


(Cod. civ. artt. 2464, 2481 bis, 2438, 2439) 


In materia di società a responsabilità limitata, la deliberazione di aumento del capitale sociale a pagamento può prevedere che la liberazione debba avvenire in natura. Tuttavia, qualora l’aumento del capitale sia previsto come scindibile, non è legittimo che, qualora un socio non intenda sottoscrivere in natura, competa solo agli altri soci di sottoscrivere in danaro o mediante imputazione di riserve targate. In tal caso, la deliberazione assembleare deve essere annullata per abuso della maggioranza.


Società a responsabilità limitata – aumento di capitale – conferimento di bene in natura – patto parasociale 


(Cod. civ. Artt. 2464, 2481 bis, 2341 bis, 1411)


Qualora alla deliberazione di aumento scindibile del capitale di una s.r.l., prefigurante, per taluni soci, il conferimento in natura a liberazione delle quote ad essi offerte in opzione e la facoltà per i soci optanti di sottoscrivere l’inoptato da liberare in natura, si correlino dei patti parasociali, in virtù dei quali i soci chiamati a sottoscrivere e a liberare in natura si siano obbligati in tal senso, la deliberazione di aumento è comunque annullabile per abuso di maggioranza. Invero, in simile evenienza, la società è estranea alle pattuizioni parasociali, siccome pattuizioni che operano su di un terreno esterno a quello dell’organizzazione sociale ed impegnano gli stipulanti nei loro reciproci rapporti e non già nei confronti dell’organismo societario.


L’ordinanza integrale e la nota possono essere lette in anteprima, facendone richiesta a nicola.deluca@ddavvocatiassociati.com oppure a guglielmo.ripadimeana@ddavvocatiassociati.com

Aumento del capitale, conferimenti in natura e tutela delle minoranze