Il Tribunale di Milano ritiene che l’astensione volontaria per conflitto di interessi in una S.r.l. non
determini abbassamento del quorum deliberativo, non essendo applicabile analogicamente la regola
di cui all’art. 2368, comma 3, c.c. Tale conclusione può essere posta in discussione in sé, ma è
certamente insufficiente a giustificare il concorso del socio-amministratore nella deliberazione
riguardante l’esercizio dell’azione di responsabilità, sia pure solo ai fini della determinazione del
quorum assembleare deliberativo. Ciò peraltro nel presupposto – anche questo discutibile – che anche
nelle S.r.l. sia l’assemblea il luogo nel quale deliberare l’esercizio dell’azione di responsabilità. La
regola di legge, infatti, è un’altra. Scarica l’articolo da qui
Azione di responsabilità e astensione per conflitto di interesse nelle S.r.l.