Tribunale di Roma, Sez. impresa, 3 agosto 2018 – Pres. Cardinali – Rel. Romano – Tizio c. Settembrini S.r.l. e Impresa straordinaria S.r.l. – Il Tribunale di Roma affronta il tema della sorte dell’atto di disposizione dell’intera azienda di una società a responsabilità limitata stipulato dagli amministratori – peraltro a prezzo irrisorio – usurpando la competenza dei soci. Il tema era stato già affrontato dal noto precedente del Tribunale di Piacenza, condiviso da quello capitolino con eccezione della sanzione che colpisce l’atto dispositivo: annullabilità per il primo giudice, nullità per il secondo. Nicola de Luca ed Andrea Gentile si confrontano in particolare sul tema sul quale la sentenza si discosta dal suo precedente, condividendo la nuova soluzione ma precisandone la portata. Qui di seguito le massime e l’anteprima della sentenza e della nota di commento. A) In materia di S.r.l., la cessione dell’intera azienda, trasformando l’attività sociale da produttiva a finanziaria, comporta una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci a norma dell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c.; la stessa pertanto non può essere decisa dagli amministratori, appartenendo alla competenza funzionale dell’assemblea dei soci. Tale riserva di competenza funzionale integra un limite legale ai poteri di rappresentanza degli amministratori, con la conseguenza che il difetto del potere rappresentativo è sempre opponibile ai terzi indipendentemente da qualsivoglia indagine in ordine al loro atteggiamento soggettivo. B) In materia di S.r.l., l’atto di cessione dell’intera azienda posto in essere dagli amministratori in difetto di una decisione dei soci a norma dell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c. è nullo e non semplicemente annullabile. In presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un’espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell’atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l’art. 1418, comma 1, c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità. Scarica la nota e la sentenza da qui.
Cessione dell’intera azienda: limiti legali ai poteri degli amministratori e nullità degli atti