Clausole claims made: sono lecite e tipiche, ma di tutto si può abusare

Risolvendo i quesiti posti dall’Ordinanza interlocutoria  – Cass. civ., III sez., 19 gennaio 2018, n. 1465, Pres. Vivaldi, Rel. Rossetti – le Sezioni Unite civili – Cass. civ., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22437, Pres. Mammone, Est. Vincenti – hanno affermato il seguente principio di diritto: posto che il modello dell’assicurazione r.c. con clausole claims made, in quanto partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni, non è soggetto al test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, la tutela del contraente assicurato può realizzarsi sui piani della responsabilità risarcitoria precontrattuale (anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose), della nullità, anche parziale, per difetto di causa in concreto (con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti) e della conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro).

Tale tesi era stata sostenuta già a seguito del primo intervento della Cassazione sul tema del 2005, osservando che salvare la liceità delle clausole claims made, sacrificando tuttavia l’ammissibilità delle stesse entro lo schema tipico dell’assicurazione della responsabilità civile giova ben poco, soprattutto se il thema decidendum verte più che sulla liceità, sull’equilibrio contrattuale. Il problema infatti non è quello dell’atipicità del contratto (Vetragsfreiheit), ma quello dei limiti del relativo contenuto (art. 1322, comma 1, c.c.) (Inhaltsfreiheit): non sembra infatti che il contratto con clausola claims made abbia funzione diversa da quello descritto dall’art. 1917 c.c., né che debbano essere presi in considerazione altri fattori di “atipicità”. Appare anzi scontato che il contratto conservi comunque “causa assicurativa” e rimanga così riservato alle imprese di assicurazione, come sicuramente pertinente al loro oggetto esclusivo. Non può perciò  condividersi una valutazione della clausola operata in modo tale da escludere la presenza del tipo. Al contrario,  la valutazione da compiersi deve essere inversa: «occorre comprendere se la clausola sia incompatibile con il contenuto del tipo – se appartenga cioè alle legittime espressioni di Inhaltsfreiheit e come, in ipotesi di difformità, reagisca l’ordinamento» (N. de Luca, L’attuazione del rapporto assicurativo, in Responsabilità e assicurazione2, a cura di R. Cavallo Borgia, Milano, 2007, 169 s.).

Viene qui di seguito pubblicato in anteprima il commento del prof. de Luca  alla nuova pronuncia delle Sezioni Unite, destinato al Foro it. Scarica da qui

Clausole claims made: sono lecite e tipiche, ma di tutto si può abusare