Confermata l’inibitoria per escussione abusiva della garanzia autonoma.

Con Ordinanza 06 / 11-03-2019, il Tribunale di Roma, Sez. XVII-Imprese, Pres. Pedrelli, Rel. Carlomagno ha confermato l’Ordinanza 06-12-2018 con la quale era stato inibito a Banca Beta – garante di Gamma nei confronti di SGR Alfa – di pagare ad SGR Alfa quanto dalla stessa preteso a ragione della riconosciuta abusiva escussione della garanzia. “Gamma” aveva ceduto a SGR “Alfa” un complesso immobiliare locato, garantendo che in caso di “rilascio” da parte del locatario prima della scadenza del termine sarebbe subentrato, a richiesta, nel contratto di locazione ad un canone predefinito. In caso di inadempimento all’obbligo di subentro, sarebbe stata applicata una penale, assistita da garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da Banca “Beta”. Il locatario aveva “disdettato” il contratto al primo sessennio, ma non aveva mai “rilasciato” neppure in parte l’immobile (continuando a pagarlo per intero); poi aveva rinnovato il contratto di locazione con il subentro anche di un terzo per la parte destinata a rimanere inoccupata, ma ad un canone complessivamente inferiore. SGR “Alfa” escuteva quindi la garanzia in relazione ai flussi futuri dei canoni di locazione ritenuti mancanti rispetto al contratto originario. Il Collegio, nel confermare il provvedimento della prima fase cautelare, afferma che la garanzia non aveva ad oggetto il “rendimento” ma solo una penale per l’ipotesi in cui, richiesta Gamma di subentrare a prezzo definito, questa si fosse rifiutata. Poiché SGR Alfa ha rinnovato i contratti senza neppure chiedere a Gamma di subentrare, non vi è inadempimento e la garanzia, seppure autonoma, non poteva essere escussa Anche in questa fase Gamma era assistita da D&D Avvocati Associati, con il socio prof. Nicola de Luca.

Confermata l’inibitoria per escussione abusiva della garanzia autonoma.