In una associazione (o società) possono coesistere due organi amministrativi paralleli e tenersi assemblee concorrenti? É il quesito cui ha dovuto rispondere il Tribunale di Roma in relazione ad una vicenda iniziata nell’estate del 2022 relativa a un partito politico: associazione non riconosciuta, cui sono applicabili le regole delle s.p.a. Il 30 luglio 2022, alcuni associati, complessivamente in numero inferiore alla metà (ma con un quorum costitutivo di un terzo), deliberano la destituzione dei vertici del partito e l’attribuzione di poteri assoluti ad altri (li chiamiamo Jerry). Qualche giorno dopo, precisamente il 5 agosto 2022, gli altri associati, appena sopra la metà ma comunque più del terzo necessario, revocano la deliberazione del 30 luglio 2022, ripristinando l’organo destituito (li chiamiamo Tom). Ciascuno dei due gruppi di associati disconosce le deliberazioni prese dall’altro. Di fatto Jerry ha in mano il sito internet e le pagine social del partito e ha modo, così, di presentarsi come il gruppo che legittimamente rappresenta l’associazione. A fine agosto, Tom adisce il Tribunale di Roma, affermando che la delibera del 30 luglio: o è viziata o è comunque inefficace, per essere stata revocata. Nelle more della decisione, Jerry, quale l.r. dell’associazione, propone un ricorso d’urgenza contro Tom perché gli sia inibito di professarsi l.r. dell’associazione, usarne il simbolo e il nome. Il Tribunale – senza attendere che sia sciolta la precedente riserva – decide questo ricorso, dando ragione a Jerry. Perché? Perché Tom, destituito dalla carica con la deliberazione del 30 luglio 2022, non avrebbe avuto il potere di convocare l’assemblea del 5 agosto e questa quindi, pur potendo astrattamente revocare la delibera del 30 luglio, non lo avrebbe fatto in modo efficace. Tom – cioè l’associazione politica, da questo “asseritamente” rappresentata, con il patrocinio di D&D Avvocati Associati con un team composto da Nicola de Luca e Giuseppe Ardone – propone reclamo, su un assorbente motivo: ma se la delibera del 5 agosto non è mai stata impugnata, l’asserito vizio di convocazione è tanto grave da renderla inesistente? Con ordinanza del 14 giugno 2023, il Collegio del Tribunale (Sezione imprese), approfondendo il tema dell’inesistenza delle deliberazioni assembleari, ha accolto il reclamo, confermando che la successiva delibera dell’assemblea che revoca la precedente, anche se sulla base di una convocazione astrattamente viziata, è sicuramente esistente e come tale, se non impugnata (e non sospesa), ha efficacemente revocato e sostituito la precedente. Perciò, non è Jerry a potersi dolere dell’uso illegittimo di nome e simboli del partito, ma proprio Tom. Per natura il topo soccombe al gatto, anche se Jerry la fa quasi sempre franca. Qui di seguito la bella ordinanza.
