Il Tribunale delle Imprese di Brescia, in materia di asserita contraffazione del marchio denominativo (debole se non nullo per difetto di capacità distintiva) registrato da una società di distribuzione di energia e gas, ha denegato la propria competenza: ed infatti la società attrice affermava che il foro ex art. 120 c.p.i. possa determinarsi anche sulla base del luogo ove il titolare del marchio asseritamente contraffatto ha il proprio centro d’affari, sulla base del forum commissi delicti. La Corte, tuttavia, ha motivatamante denegato la competenza affermando che il forum va individuato sulla base del domicilio eletto al momento della registrazione del marchio posteriore e comunque dell’attività di chi è tacciato di avere usurpato il marchio asseritamente anteriore. La società vittoriosa in questa fase del giudizio è stata assistita da D&D Avvocati Associati, con il partner Nicola de Luca e l’Associate Andrea Gentile. L’ordinanza è scaricabile da qui:
Contraffazione del marchio: la competenza territoriale