Il Tribunale di L’Aquila, Sezione specializzata in materia di Imprese, Corbi presidente, Iannaccone estensore, con Ordinanza del 19-08-2021, ha rigettato il ricorso ex art. 2409 c.c. promosso da alcuni soci di una s.r.l. – per le quali la procedura è stata di recente reintrodotta ex art. 2477 c.c. – per carenza dei suoi presupposti. In particolare il Tribunale ha osservato che: a) non costituisce mala gestio un’assunzione, peraltro deliberata dal c.d.a. all’unanimità, che comporti un impegno di spesa superiore a quanto previsto in un patto parasociale tra tutti i soci, se non consta la lesione all’integrità del patrimonio sociale; b) non costituiscono gravi irregolarità censurabili le scelte afferenti alla predisposizione di un bilancio approvato dall’assemblea con il concorso del socio ricorrente, che non ha impugnato il bilancio neppure per nullità; c) la richiesta di informazioni ex art. 2476 c.c., anche ove rimasta insoddisfatta, non giustifica la nomina di un ispettore né può consentire, nell’ambito di un procedimento ex art. 2409 c.c., la revoca cautelare degli amministratori; d) la riassegnazione dei compensi in sede consiliare, nei limiti del plafond autorizzato in assemblea, a ragione dell’indisponibilità di una consigliere ad assumere deleghe, non costituisce grave irregolarità, neppure là dove possano essere riscontrati profili di invalidità della deliberazione (impugnata dal consigliere dissenziente) e comunque è incensurabile a norma dell’art. 2409 c.c. perché non lesiva del patrimonio della società. Gli amministratori resistenti sono stati assistiti da D&D Avvocati Associati, con gli associates Fabio Schiavottiello e Giuseppe Ardone.
Denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. in una s.r.l. Alcuni spunti.