Tribunale di Roma, Ord. 6 dicembre 2018, Sez. XVII-Imprese, G.U. Alfredo Landi, ha affermato che: (1) Nel contratto autonomo di garanzia, l’exceptio doli può essere fatta valere sia dal garante, sia dal debitore garantito. (2) L’inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, in deroga all’art. 1945 c.c., non può comportare un’incondizionata sudditanza del garante ad ogni pretesa del beneficiario, sicché tanto al primo quanto al debitore garantito è riconosciuta la possibilità di avvalersi del rimedio generale dell’exceptio doli, che lo pone al riparo da eventuali escussioni abusive o fraudolente, purché alleghi non circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un’eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, ma faccia valere – sussistendone prova liquida ed incontrovertibile – la condotta abusiva del creditore, il quale, ad es., nell’escutere la garanzia abbia fatto valere un credito manifestamente inesistente. Nel caso di specie la SGR “Alfa” ha escusso da Banca “Beta” una garanzia autonoma affermando l’insorgenza di un credito nei confronti di “Gamma”. “Gamma” aveva ceduto a SGR “Alfa” un complesso immobiliare locato, garantendo che in caso di “rilascio” da parte del locatario prima della scadenza del termine sarebbe subentrato, a richiesta, nel contratto di locazione ad un canone predefinito. In caso di inadempimento all’obbligo di subentro, sarebbe stata applicata una penale, assistita da garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da Banca “Beta”. Il locatario aveva esercitato il recesso parziale, ma non aveva mai “rilasciato” neppure in parte l’immobile (continuando a pagarlo per intero); risulta anzi che SGR “Alfa” avesse rifiutato il rilascio parziale. Rinnovati i contratti di locazione con il subentro anche di un terzo per la parte destinata a rimanere inoccupata, ma ad un canone complessivamente inferiore, SGR “Alfa” escuteva la garanzia in relazione ai flussi futuri dei canoni di locazione ritenuti mancanti rispetto al contratto originario. “Gamma” ricorreva pertanto al Tribunale con un ricorso ex art. 700 c.p.c. per opporre l’exceptio doli e far dunque ordinare a Banca “Beta” di sospendere o comunque astenersi dal pagamento. Nella rappresentazione di “Gamma”, infatti, non solo il credito di SGR “Alfa” è manifestamente inesistente (dato che non si sono verificati i presupposti per la penale), ma la stessa SGR “Alfa” ha agito con l’intento di nuocere “Gamma”, in concordato preventivo: con l’escussione della garanzia autonoma, infatti, controgarantita da una cauzione, SGR “Alfa” si sottrarrebbe al concorso con la massa dei creditori di “Gamma”, deviando la falcidia in parte su Banca “Beta” (per la parte della garanzia non controgarantita) e in maggior parte sugli altri creditori della massa. Il ricorrente “Gamma” (i nomi di tutte le parti in giudizio sono doverosamente mantenuti riservati ed oscurati nel provvedimento) è stato vittoriosamente assistito da D&D Avvocati Associati (prof. avv. Nicola de Luca). Dal link qui si seguito si scarica il provvedimento: Exceptio doli.
Escussione abusiva della garanzia autonoma ed exceptio doli