Una ormai celebre sentenza della CGUE nella causa C-383/18 (c.d. “Caso Lexitor”) ha stabilito che l’art. 16, comma 1, direttiva 2008/48/CE va interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Tale sentenza ha chiarito che la prassi degli intermediari bancari e finanziari, specializzati in particolare nei prestiti garantiti dalla cessione del quinto, di rimborsare solo i costi c.d. recurring, ma non i costi c.d. up-front, è illegittima. A seguito della Sentenza Lexitor, il legislatore italiano ha aggiornato il testo dell’art. 125-sexies t.u.b. per chiarirlo, ingenerando tuttavia il dubbio che l’innovazione, conforme al principio della Sentenza Lexitor, valesse solo per i contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73. Il che tuttavia ha inevitabilmente sollevato un dubbio di costituzionalità, perché la legge interna non può disciplinare in conformità dell’ordinamento europeo solo per il futuro, dovendo allo stesso modo regolare anche il passato, a far data dal momento in cui il recepimento della direttiva è divenuto obbligatorio. Gli intermediari bancari e finanziari fanno tuttavia resistenza ad accogliere le domande di rimborso integrale. In questo contesto, lo Studio Progen (https://studioprogen.com/), agenzia specializzata a tutela dei lavoratori che abbiano fatto accesso a finanziamenti mediante cessione del quinto, ha individuato D&D Avvocati Associati quale studio di fiducia per assistere tutti i propri clienti sul territorio nazionale, promuovendo dapprima procedure di mediazione – tutte purtroppo infruttuose – e quindi giudizi volti al riconoscimento del buon diritto dei propri assistiti. All’interno dello Studio è stato costituito un team dedicato, con il socio fondatore prof. Nicola de Luca, l’associato avv. Andrea Gentile e il trainee dott. Lorenzo Delcuratolo.
Con sentenza del G.d.P. Roma, 25 settembre 2022, rel. P. Corso (in allegato), si è definito il primo dei molti giudizi incardinati, con pieno riconoscimento della tesi sostenuta dai consumatori. Infatti, è stato chiarito che la clausola, con la quale l’intermediario ha escluso il diritto del cliente al rimborso dei costi “up front”, deve considerarsi nulla in quanto contrastante con l’art. 125-sexies t.u.b. come correttamente interpretato alla luce della sentenza “Lexitor”. Tale norma, infatti, è derogabile solo in senso favorevole al consumatore (art. 127 t.u.b.) e l’interpretazione così data ha trovato poi esplicita conferma nella nuova formulazione dell’art. 125-sexies T.U.B. In altri termini, come sostenuto nei nostri atti, l’intervento della Consulta potrà anche essere interpretativo di rigetto, poiché dell’art. 125-sexies t.u.b. è ben possibile una interpretazione costituzionalmente orientata, la quale impone agli intermediari di non fare differenza tra costi up-front e recurring, in quanto tutti vanno rimborsati, pro rata temporis.