Nel 1997 un furgone portavalori di un subvettore della Sicurtransport s.p.a. veniva assaltato durante un trasporto in Calabria. I rapinatori si appropriavano di oltre 10 miliardi di lire di contanti e titoli destinati ad una banca. La banca veniva immediatamente indennizzata dai Lloyds’ di Londra, assicuratori del general contractor, che agivano in surroga nei confronti del vettore, Sicurtransport s.p.a. e del subvettore, entrambi assicurati con Gerling Konzern AG, oggi HDI Global UK. Il tribunale in primo grado e la corte di appello di Reggio Calabria, con doppia conforme, affermavano la responsabilità del subvettore e, di conseguenza, quella del vettore. Singolarmente, tuttavia, i giudici del merito condannavano la compagnia di assicurazione di entrambi gli assicurati solo nei limiti del massimale dell’assicurazione contratta dal subvettore, reputando inoperativa la polizza del vettore, in quanto questa avrebbe coperto solo la responsabilità per fatto proprio e non quella per fatto dell’ausiliario: vaso di coccio tra vasi di ferro. Veniva proposto ricorso per cassazione, sul principale argomento che una polizza trasporti all risks non può non coprire tutti i rischi del vettore, incluso il caso in cui si serva di un subvettore per adempiere alla propria prestazione. Cass., 7 marzo 2023, n. 6727, Pres. Scarano, Rel. Rossetti, con una sentenza che merita attenta lettura, siccome non solo corretta in diritto, ma dalla elevatissima valenza nomofilattica (in particolare sulla distinzione tra assicurazioni di danni a cose per conto altrui e assicurazioni di r.c. per conto proprio per fatti di terzi), nell’accogliere tutti i motivi di ricorso di Sicurtransport, assistita dal prof. Alberto Stagno d’Alcontres e dal prof. Nicola de Luca (con il determinante supporto dell’Avv. Grazia M. D’Aiello), nei confronti di HDI Global UK, assistita da DLA Piper, ha affermato il seguente principio di diritto, che la corte di appello in sede di rinvio dovrà applicare: «un’interpretazione del contratto di assicurazione della responsabilità civile, in virtù della quale la copertura è esclusa se la responsabilità dell’assicurato dovesse sorgere dal fatto del terzo ex articolo 1228 c.c., non è coerente con lo scopo del contratto, a meno che quest’ultimo non contenga una espressa clausola di esclusione della copertura in caso di responsabilità dell’assicurato “per fatto altrui” di cui all’art. 1228 c.c.».
L’assicuratore del vettore risponde anche per il fatto del subvettore