In data 22-01-2018 è apparsa sul sito internet della Suprema Corte di Cassazione l’Ordinanza interlocutoria della Terza Sezione Civile, 19-01-2018, Pres. Vivaldi, Rel. Rossetti, con la quale si chiede al Primo Presidente di investire le Sezioni Unite di una questione di diritto ritenuta di particolare rilevanza, e cioè se siano corretti i seguenti principi di diritto:
«(a) nell’assicurazione contro i danni non è consentito alle parti elevare al rango di “sinistri” fatti diversi da quelli previsti dall’art. 1882 c.c., ovvero, nell’assicurazione della responsabilità civile, previsti dall’art. 1917 c.c.;
(b) nell’assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela, ai sensi dell’art. 1322 c.c., la clausola la quale stabilisca che la spettanza, la misura ed i limiti dell’indennizzo non già in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l’assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all’assicurato di essere risarcito (sic!)».
In data 19-02-2018, il prof. de Luca ha ufficialmente trasmesso al Presidente dell’Ufficio del Massimario della Suprema Corte, incaricato dell’istruzione del caso, proprie osservazioni critiche – qui sotto scaricabili – con le quali offre alle Sezioni Unite gli argomenti con i quali le stesse dovrebbero fornire soluzione negativa ad entrambi i quesiti.
Osservazioni a ordinanza di rimessione