Non c’è tre senza quattro. PLI: quarta ordinanza collegiale favorevole a Stefano de Luca.

Lo studio assiste da sempre il Partito Liberale Italiano. Di recente si è conclusa la vicenda che lo ha visto contrapposto al c.d. Partito Liberale Europeo, che aveva usato e poi addirittura registrato nomi, loghi, simboli e domini usurpati al PLI. Dopo una coraggiosa ordinanza cautelare della XVII Sezione del Tribunale di Roma, confermata dal Collegio, il sedicente partito si era dissolto (mentre alcuni suoi esponenti venivano, per altre ragioni, ospitati negli “alberghi dello Stato”): la recente sentenza del 2025, dunque, che si chiude anche con una sonora condanna alle spese della Controparte, è stata incorniciata e appesa al muro. Pazienza, attività pro bono, volentieri erogata.

Più di recente, tuttavia, gli sforzi dello studio si sono dovuti concentrare su vicende “interne”. Roberto Sorcinelli (ex co-segretario) e Francesco Pasquali (ex tesoriere) hanno organizzato un Consiglio Nazionale quasi clandestino, il 30-07-2022, e fidando su un quorum costitutivo risicato, hanno decapitato il partito: in particolare, Stefano de Luca, presidente, e Nicola Fortuna, segretario portavoce, “cacciati via” (parole loro). A questi si sono poi uniti, tra altri, Claudio Gentile (ex co-segretario) e Diego Di Pierro. Questa deliberazione – inesistente e, comunque, invalida, e per ciò impugnata – è stata ad ogni buon conto revocata dal vero Consiglio Nazionale, il 05-08-2022. Ma da allora in poi il PLI ha avuto una singolare duplicazione di organi, eletti da due diversi congressi, entrambi numerati come XXXII. La cartella di studio che raccoglie tutto il contenzioso l’abbiamo a suo tempo denominata “conflitti intraorganici”, ma è un titolo ormai inappropriato: da una parte, non sono liti tra componenti di un medesimo organo; dall’altra parte, è evidente che un ente associativo, o anche una società, non può avere due assemblee e due c.d.a. Un paradosso degno di essere portato ad esempio di “assurdo giuridico” nei manuali di diritto societario. Dunque, se c’è un solo soggetto, ci può essere un solo Congresso, un solo Consiglio Nazionale, una sola Direzione, un Presidente e un Segretario. Il Tribunale di Roma, dica chi sono!

Il Tribunale di Roma è stato ondivago, bisogna dirlo, e sono così passati tre anni. Ci sono due provvedimenti monocratici che inibiscono a Stefano de Luca di spendere la sua qualità. Sono però provvedimenti (già accertati come del tutto) errati. E, siccome per fortuna la Sezione Imprese, competente per materia, ha anche buoni magistrati, che sanno studiare questioni complesse anche se prive di valore economico, il collegio in sede di reclamo ha sempre riconosciuto che presidente è (solo) Stefano de Luca, mentre Sorcinelli e Pasquali non “hanno legittimazione” a promuovere azioni cautelari o di merito per il PLI, cioè non sono né segretario né presidente del PLI (sono tre provvedimenti collegiali: ordinanze Mazzaro, Romano, e Goggi).

Sorcinelli e Pasquali, però, avevano fino a poco tempo fa il controllo di tutti i mezzi di comunicazione del PLI, e quindi – noncuranti dei provvedimenti giudiziari – perseveravano atteggiandosi quali esponenti di vertice del PLI e, nella loro idea, volevano da ultimo tenere un Congresso il 4 luglio 2025, oggi, per dare discontinuità, sparigliare e legittimarsi. Bisognava fermarli. Lo studio – cioè un team ancora composto da Giuseppe Ardone e Nicola de Luca – ha quindi presentato un ricorso ex art. 700 c.p.c. per il PLI, con il suo legittimo presidente e legale rappresentante, per chiedere anzitutto che gli “insorti” la smettessero di diffondere notizie false tramite i social, e poi per chiedere in generale che la smettessero di usurpare cariche che non rivestono, confondendo gli iscritti e i simpatizzanti. Il Giudice di prime cure ha accolto per metà, ordinando di smettere l’uso dei social (di alcuni tra essi, più esattamente); il Collegio (Ordinanza collegiale Ciocca) ha accolto il resto, stabilendo che Sorcinelli e Pasquali devono astenersi dal vantare le qualità che non hanno e, se ancora lo faranno, devono essere sanzionati ex art. 614-bis c.p.c. (“astreinte”, un istituto raramente applicato in diritto societario).

Basterà la quarta? Forse sì, perché pagare 1.000 Euro a violazione potrebbe essere un deterrente efficace. Amaro invece constatare che le mere affermazioni di principio non bastano.

Non c’è tre senza quattro. PLI: quarta ordinanza collegiale favorevole a Stefano de Luca.