Dopo il Tribunale di Forlì (Sentenza n. 1343/2021), anche in Tribunale di Roma (Sentenza 28 settembre 2022, r.g. 36096/2019) conferma che la polizza di assicurazione dell’agenzia di viaggi che organizza prevalentemente matrimoni in viaggio non può escludere la copertura per i danni relativi all’organizzazione dei matrimoni. Ricordiamo il caso: un’agenzia di viaggi specializzata nell’organizzazione di matrimoni in luoghi esotici ha contratto una polizza di assicurazioni con una primaria compagnia, sulla base di una polizza tipo contrattata con l’associazione di categoria delle agenzia di viaggio. Sennonché si verificano una serie di sinistri che la compagnia si rifiuta di indennizzare perché ritiene che l’organizzazione di matrimoni non sia l’oggetto della copertura. Di fatto però è l’oggetto di quell’impresa che ha assicurato. Delle due l’una: o anche i danni verificatisi in occasione di matrimoni in viaggio sono oggetto di copertura, o la polizza è priva di causa in concreto. E’ la prima la soluzione corretta secondo entrambe le corti di merito adite per conto del cliente da D&D Avvocati Associati, con un team costituito dal fondatore prof. Nicola de Luca e dall’associato Avv. Andrea Gentile. La sentenza presenta anche una sbavatura: riduce di ufficio l’indennizzo, reputando violato l’obbligo di salvataggio. Ma la riduzione dell’indennità deve essere richiesta mediante apposita eccezione, la cui fondatezza va provata dall’assicuratore, non dall’assicurato. In allegato la sentenza.
Organizzi matrimoni in viaggio? Ti assicuro, ma non i matrimoni in viaggio