Pagamenti preferenziali e azioni di responsabilità. Spunti di riflessione

Con una recente sentenza, le Sezioni Unite hanno affermato la legittimazione unitaria del curatore, in
sede civile e penale, a fare valere le azioni di responsabilità degli amministratori anche per fatti di
bancarotta preferenziale. Partendo da tale pronuncia, pur non del tutto convincente, il prof. de Luca esamina il
fondamento civilistico dell’azione, giungendo alla conclusione che la stessa non si giustifica con la
previsione ex artt. 2394 o 2476, comma 3, c.c., bensì quale azione collettiva, a legittimazione
straordinaria, volta a canalizzare nell’attivo fallimentare il risarcimento che potrebbe spettare ai
creditori individualmente lesi ex artt. 2395 o 2476, comma 6, c.c. Ed, infatti, i pagamenti preferenziali
non recano pregiudizio all’integrità patrimoniale dell’impresa, bensì al pari concorso dei creditori
sull’attivo. Presupposto di tale azione,e della legittimazione straordinaria del curatore (atta a prevalere
su quella dei singoli creditori), è l’accertamento della responsabilità penale, sia esso a seguito del
dibattimento o con procedimenti speciali, incluso il c.d. patteggiamento. In sede civile, per ottenere il
risarcimento del danno, andrà dimostrato non solo il danno alla massa e il nesso rispetto a ciascun
pagamento preferenziale effettuato nel periodo sospetto, ma anche che si tratti di pagamenti per i
quali non sussistono esenzioni penali (ex art. 217 bis l.fall.) o esenzioni da revocatoria (ex art. 67,
comma 3, l.fall.). L’articolo è apparso su il Fallimento, 2018, n. 8-9, 945, e si può scaricare da qui: Pagamenti preferenziali.

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