Richieste postume e immeritevolezza delle claims made. Nomofilachia o disorientamento?

Cass. 28 aprile 2017, n. 10506, Rel. Rossetti ha affermato che «La clausola c.d. claim’s made [recte: claims made], inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma secondo, c.c., in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione».

La nota di commento del prof. de Luca, destinata a Banca, borsa e titoli di credito, e scaricabile dal link qui sotto, critica detta pronuncia osservando che:

  • non si realizza alcun ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore se il premio pagato non si dimostra essere manifestamente sproporzionato rispetto al rischio; verifica questa che non può essere condotta su un singolo periodo assicurativo (annuale o triennale), ma va effettuata comparando i premi pagati con quelli che sarebbero stati dovuti con una serie di polizze loss occurrence per un periodo almeno pari alla prescrizione;
  • l’assicurato non è in condizione di indeterminata e non controllabile soggezione, in quanto anche nelle polizze loss occurrence presupposto indefettibile per l’insorgenza dell’obbligazione indennitaria dell’assicuratore è la richiesta di risarcimento del danneggiato; chè, se così non fosse, il patrimonio dell’assicurato non sarebbe esposto a diminuzione e lo stesso potrebbe addirittura arricchirsi;
  • non è vero che l’assicurato non possa adempiere spontaneamente l’obbligazione risarcitoria; ma poichè assicurandosi questo è in condizione di risk adversion, è doveroso in base all’obbligo di salvataggio che tale adempimento avvenga anche in considerazione degli interessi dell’assicuratore;
  • la copertura delle richieste postume non può essere implicata dalla surrettizia conversione delle clausole claims made in loss occurrence, ma – in mancanza di una ulteriore polizza claims made per il periodo successivo – deve dipendere dall’esercizio oneroso di una sunset clause (riconosciuta sia dalla Legge Gelli sia dai regolamenti in materia di assicurazione di r.c. avvocati).

La sentenza e la anticipazione della nota sono scaricabili da qui:

Cass. 28-04-2017, n. 10506, con nota di de Luca, Richieste postume e immeritevolezza delle claims made. Nomofilachia o disorientamento?

Richieste postume e immeritevolezza delle claims made. Nomofilachia o disorientamento?