SGR e fondi comuni, tra soggetto e oggetto.

In un recente caso giudiziario, si è posto il dubbio – rimasto tuttavia irrisolto, perché superato in punto di fatto – se per citare correttamente una Sgr che gestisce più fondi comuni d’investimento immobiliari debba essere precisato nella vocatio in ius che la Sgr è convenuta non in proprio, bensì in relazione alla gestione di un determinato fondo. Ed infatti, la Sgr Alfa p.a., citata in persona del suo amministratore e legale rappresentante, eccepiva difetto di legittimazione passiva per essere stata evocata “in proprio” e non “quale gestore” del Fondo Beta, osservando che i fatti posti a fondamento della domanda riguardavano appunto il Fondo Beta e non la Sgr Alfa. Si poneva, dunque, implicitamente anche una questione di difetto di titolarità dal lato passivo dei rapporti giuridici, che è questione di merito pur se strettamente legata a quella processuale, in quanto la Sgr Alfa sosteneva di avere agito non in proprio, bensì “in nome e per conto” del Fondo Beta. Il caso dà lo spunto per tornare sul tema – non certo nuovo, ma ancora denso di profili problematici irrisolti – della c.d. soggettività dei fondi comuni di investimento, e quindi dei rapporti sostanziali e processuali tra Sgr, fondi, investitori e terzi. Si anticipa, al riguardo, la soluzione che emergerà dall’approfondimento. Come chiarito anche dalla Cassazione, i fondi non hanno soggettività giuridica, ma costituiscono patrimonio autonomo e separato (dunque, oggetto di diritti) delle Sgr, che li gestiscono nell’interesse degli investitori, e che sono ad esse legati da un fascio di contratti e non da un unico contratto associativo astrattamente idoneo alla creazione di un’organizzazione personificata. Alla Sgr fanno capo (come soggetto) i diritti e i rapporti nascenti dalla gestione del fondo: in relazione a tali diritti e rapporti, la legittimazione processuale sia attiva che passiva compete alla Sgr, senza che occorra spendere il “nome” o dichiarare di agire “per conto” del fondo in relazione al quale è sorta la controversia. Il patrimonio “del fondo”, quello cioè della Sgr e rientrante nel perimetro del fondo, o quello “residuo della Sgr”, quello cioè appartenente alla Sgr e non rientrante nel perimetro di alcuno dei fondi da questa gestiti, rilevano solo ai fini dell’eventuale attuazione della pretesa creditoria, dunque, nell’azione esecutiva eventualmente intentata contro la Sgr.

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SGR e fondi comuni, tra soggetto e oggetto.