Tre pronuncie di merito di segno diverso affrontano il tema delle fideiussioni omnibus conformi al modello uniforme ABI, che costituisce – come riconosciuto sin dal 2005 – intesa vietata (decisione di associazione di impresa). La più radicale è la decisione del Tribunale di Roma, 26 luglio 2018 (Ord.), G.I. Cardinali, secondo cui non solo la fideiussione confome al modello ABI costituisce attuazione di un’intesa vietata, ma presentando i caratteri del contratto autonomo di garanzia, essenzialmente connotato dalle clausole invalide (sopravvivenza, reviviscenza e deroga all’art. 1957 c.c.), è integralmente nulla. Più equilibrate le pronunce di due tribunali veneti: secondo Tribunale di Rovigo, 9 settembre 2018 (ord.), G.I. Bazzega, la fideiussione conforme è affetta da nullità parziale «in quanto è di tutta evidenza che la banca la avrebbe comunque conclusa, qualsiasi garanzia essendo migliore della mancanza di garanzia»; secondo Tribunale di Treviso, 7 giugno 2018, G.I. Cambi, qualora il mutuatario sia un consumatore, le clausole standardizzate di deroga vanno considerate non apposte in quanto non frutto di trattativa individuale. I tre provvedimenti sono esaminati dalla nota di Fabio Schiavottiello, associate dello studio, il quale, nel condividere la soluzione più equilibrata dei tribunali veneti, reputa necessario oltre che opportuno un ripensamento della tutela dei soggetti che, pur non potendosi considerare “consumatori” a norma del codice del consumo, non possono tuttavia considerarsi “professionisti di garanzie” e come tali meritano di ricevere una protezione analoga a quella che spetta, in base alle direttive MiFID e MiFID2, all’investitore al dettaglio. Si scarica il testo dei provvedimenti e della nota da: qui.
Squilibrio contrattuale e rimedi giudiziali: il caso delle fideiussioni omnibus stipulate a valle di un’intesa vietata