Un contratto, due linee telefoniche: se recedo e passo ad altro gestore, ne resta una col vecchio? A costo invariato?

Una questione bagattellare (per valori), ma giuridicamente rilevante. La società Alfa ha un contratto di fornitura di servizi telefonici dati e voce con Tiscali, che dà diritto a due linee voce contemporanee con due diversi numeri identificativi. La società Alfa decide di passare ad altro gestore, TIM, con il quale si accorda per la portabilità di uno dei due numeri di telefono (perché l’altro non è necessario, è stato usato poco). TIM fa le pratiche per la portabilità. Dopo tempo dal passaggio effettivo a TIM, la società Alfa si accorge che Tiscali continua ad addebitare sulla carta di credito di appoggio il canone e chiede spiegazioni oltreché il rimborso di quanto addebitato (circa 3.000 Euro). Tiscali risponde che a TIM è passato un solo numero di telefono, mentre l’altro è rimasto, e quindi non solo gli addebiti sono corretti ma il contratto è ancora in essere e continueranno ad addebitare il canone per l’intero. Va da sé che, operato il passaggio a TIM, la linea asseritamente rimasta con Tiscali non è mai stata utilizzata, anche perché non vi era modo per utilizzarla (due numeri gestiti da diversi operatori sulla stessa linea? Con i medesimi apparecchi? Tecnicamente impossibile).

La società Alfa è costretta ad agire in giudizio contro Tiscali e nelle more deve addirittura annullare la carta di credito su cui venivano addebitati i RID. Il Giudice di Pace di Cagliari, nonostante la manifesta fondatezza della domanda, e la contumacia di Tiscali, la rigetta. La società Alfa è costretta a fare appello al Tribunale di Cagliari. Questa volta Tiscali si costituisce sostenendo che per il secondo numero non è mai stato esercitato il recesso, quindi legittimamente è stato addebitato (alla stessa cifra di due numeri dati e voce!) anche se il servizio non è stato mai fruito (e non poteva esserlo).

Il Tribunale di Cagliari, 23 maggio 2024, accoglie l’appello – proposto dalla società Alfa assistita da D&D Avvocati Associati con il prof. Nicola de Luca e l’avv. Andrea Gentile – e condanna Tiscali alla restituzione degli indebiti prelevamenti. La sentenza non è interamente condivisibile, ma afferma un principio di grande importanza. Il recesso dai contratti telefonici lo esercita il nuovo gestore per mandato del cliente. La compagnia che deve consentire il recesso deve comportarsi secondo buona fede e correttezza, quindi se riceve una richiesta che considera equivoca – in relazione ad una sola linea anziché due – deve accertarsi che il cliente voglia veramente recedere solo parzialmente e, solo in questo caso, deve riformulare al cliente le condizioni contrattuali essendo evidente che non gli può addebitare lo stesso canone precedentemente concordato. Principio giusto e importante. In realtà la soluzione poteva essere ancora più lineare, perché il contratto con il gestore telefonico è unico e da un medesimo “doppino” (il filo del telefono) non possono passare più linee di due differenti gestori. Non può dunque darsi il caso di recesso parziale; il recesso infatti attiene al contratto, non alla singola linea. Pazienza però, perché sentire affermare ad un giudice – del foro dove ha sede un importante e influente operatore – che gli operatori devono comportarsi in modo corretto e che non lo è chi approfitta di situazioni dubbie, è forse meglio di avere accolta la domanda principale.

Un contratto, due linee telefoniche: se recedo e passo ad altro gestore, ne resta una col vecchio? A costo invariato?